Art. 29.
(Disposizioni finali).

      1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è inserito il seguente:

      «Art. 7-bis. - (Disposizioni finali). - 1. Sono nulle tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento di cui al presente decreto contenute nei contratti collettivi di lavoro, nei regolamenti aziendali, nei codici di comportamento e nei codici deontologici.
      2. Sono altresì nulle, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, le clausole contrattuali contrarie alle disposizioni del presente decreto».

      2. All'articolo 17, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, come sostituito dall'articolo 26 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, dopo le parole: «o sindacali» sono inserite le seguenti: «e all'orientamento sessuale».